Lavori in più stati

Avete dipendenti che esercitano la loro attività lucrativa in più Stati? Occupate persone domiciliate all’estero? A quali condizioni la vostra azienda, domiciliata in Svizzera, deve conteggiare i contributi per le assicurazioni sociali con le autorità estere?

Il vostro contributo al corretto assoggettamento all’assicurazione

Se i vostri dipendenti lavorano anche in un altro stato è opportuno informare la cassa di compensazione. A tale proposito, l’ufficio federale delle assicurazioni sociali a messo a disposizione la piattaforma ALPS. Qualora ciò non fosse possibile, la Cassa di compensazione può essere informata della pluriattività anche inviando il foglio Aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale a international.eak@zas.admin.ch. La cassa di compensazione chiarirà direttamente con le persone interessate in quale paese sono assicurate.

Soprattutto all’interno dell’UE e dell’AELS è molto importante chiarire con precisione i rapporti assicurativi. Sia l’accordo con l’UE sia la convenzione con l’AELS mirano a far sì che una persona sia assicurata per tutti gli aspetti in un unico stato. Pertanto può accadere che, per determinati dipendenti, dobbiate conteggiare i contributi alle assicurazioni sociali non più con la cassa di compensazione svizzera, bensì con la competente autorità di uno stato membro dell’UE o dell’AELS.

All’interno dell’UE o dell’AELS solitamente è lo stato di domicilio a determinare dov’è assicurata una persona che esercita attività lucrative in più stati membri. Pertanto, se ricevete dai vostri dipendenti o dalle autorità di uno stato membro dell’UE o dell’AELS indicazioni sull’assoggettamento assicurativo (ad es. in forma di un’attestazione A1), vi preghiamo d’inoltrarla immediatamente alla cassa di compensazione cui siete affiliati. All’interno dell’UE e dell’AELS, tra le autorità vige un termine di due mesi per presentare opposizione contro le decisioni dello stato di domicilio.

Dove sono assicurati i vostri dipendenti?

L’accordo con l’UE e la convenzione con l’AELS prevedono la cosiddetta regola del 25 per cento. Se un lavoratore esercita simultaneamente o alternativamente un’attività lucrativa in più stati, è assicurato nello stato di domicilio se vi esercita almeno il 25 per cento dell’attività lucrativa complessiva.

Le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente in uno stato membro dell’UE o dell’AELS e un’attività lucrativa dipendente in un altro stato membro dell’UE o dell’AELS sono assicurate nello stato in cui svolgono l’attività lucrativa dipendente. In tal caso non si applica la regola del 25 per cento.

I funzionari sono assoggettati alle disposizioni legislative dello stato membro cui appartiene l’unità amministrativa presso cui sono impiegati. Per quanto riguarda la Svizzera, sono considerati funzionari le persone che operano per un datore di lavoro di diritto pubblico della Confederazione, di un cantone o di un comune. Si tratta di persone assunte con un contratto di lavoro di diritto pubblico, i cui stipendi sono finanziati con denaro pubblico e che, tramite le loro funzioni pubbliche, rappresentano in modo evidente la propria unità amministrativa.

Se i vostri dipendenti lavorano anche in uno stato al di fuori dell’UE o dell’AELS o non sono cittadini di uno stato membro dell’UE o dell’AELS si applicano disposizioni speciali. Saremo lieti di fornivi una consulenza personalizzata per questi casi.

In quali casi è necessario conteggiare i contributi per le assicurazioni sociali con un’autorità straniera?

All’interno dell’UE e dell’AELS vige il reciproco obbligo di conteggio e contribuzione. Pertanto, le aziende devono conteggiare i contributi con l’autorità competente dello stato membro in cui è assicurato il dipendente. Si applicano le aliquote contributive del rispettivo stato membro.

I datori di lavoro devono disporre di un’attestazione A1 per tutti i lavoratori che svolgono attività lucrative in più stati membri dell’UE e dell’AELS. Essa indica il paese in cui è assicurata una persona e l’autorità estera competente cui devono essere eventualmente versati i contributi.

Avete la possibilità di concordare con i vostri dipendenti assicurati in uno tato membro dell’UE o dell’AELS che provvedano loro stessi a versare i contributi. In presenza di un simile accordo, in veste di datore di lavoro siete obbligati a versare a questi dipendenti, in aggiunta al salario, anche i contributi del datore di lavoro eventualmente dovuti nello stato membro dell’UE o dell’AELS e le relative spese d’amministrazione.

Quale stato versa gli assegni familiari se un lavoratore svolge un’attività lucrativa sia in Svizzera sia in almeno un altro Paese (UE/AELS)?

Se i contributi AVS sono conteggiati in Svizzera, sussiste anche il diritto agli assegni familiari. Tuttavia, se gli assegni familiari sono già versati nello stato di domicilio (UE/AELS), sussiste il diritto al pagamento della differenza qualora gli assegni familiari in Svizzera siano superiori a quelli nello stato di domicilio.

Quale stato è competente per il versamento degli assegni familiari?

Per il versamento degli assegni familiari è competente in via prioritaria lo stato in cui è esercitata l’attività lucrativa. Se entrambi i genitori svolgono attività lucrative in stati diversi o se un genitore ha più datori di lavoro in vari stati, e se uno di questi è lo stato di domicilio dei figli, la richiesta di assegni familiari deve essere presentata prioritariamente nello stato di domicilio dei figli.

Se le prestazioni relative agli assegni familiari sono superiori nello stato competente in via secondaria, il genitore che svolge un’attività lucrativa in questo stato può richiedere il versamento della differenza.

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Ultima modifica 19.01.2024

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