Il vostro personale è provvisoriamente operativo in altri paesi su vostro incarico e per vostro conto? A determinate condizioni, un distacco permette di evitare l’interruzione dell’assicurazione.
Distacco negli stati contraenti (UE, AELS, altri stati contraenti)
Il distacco permette al vostro personale impiegato all’estero di restare assoggettato alle prescrizioni del diritto svizzero sulla sicurezza sociale in ogni ramo assicurativo.
Il distacco presuppone che la persona da distaccare sia stata assicurata immediatamente prima dell’impiego all’estero almeno per un mese, in base al proprio luogo di domicilio o a una prestazione di lavoro economico-produttiva fornita in Svizzera. Inoltre, da parte del datore di lavoro deve esservi la volontà di continuare ad occupare in Svizzera la persona da distaccare una volta terminato l’impiego all’estero.
Per tutta la durata del distacco, i lavoratori distaccati devono essere affiliati a un assicuratore-malattie autorizzato. In caso contrario devono dimostrare di essere stati esonerati, dal competente ufficio cantonale, dall’assicurazione malattia obbligatoria, per lo meno per il periodo del distacco.
L’accordo con l’UE e la convenzione con l’AELS prevedono per il distacco una durata massima di 24 mesi. Il distacco in Australia, Canada e Stati Uniti è possibile per un massimo di 60 mesi.
Il distacco di dipendenti pubblici (funzionari e dipendenti di un’unità amministrativa) non ha limiti temporali.
Per tutta la durata del distacco, le persone distaccate devono disporre di un certificato di distacco emesso dalla cassa di compensazione.
Distacco in stati non contraenti: continuazione dell’assicurazione
Per il distacco in stati non contraenti, la legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti prevede la cosiddetta continuazione dell’assicurazione. Le persone operanti in uno stato non contraente per una ditta domiciliata in Svizzera possono dunque restare assicurate a tempo indeterminato nei rami assicurativi AVS, AI e IPG.
La continuazione dell’assicurazione presuppone che la persona da distaccare sia stata assicurata in Svizzera per almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima del suo impiego all’estero. Se ne desiderano la continuazione, il datore di lavoro deve presentare una richiesta scritta entro sei mesi. Decorso tale termine la continuazione dell’assicurazione non è più possibile.
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Ultima modifica 22.03.2024
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