Malattia, infortunio

L'impedimento al lavoro può essere dovuto a infortunio o malattia. Può avere effetti sull'obbligo contributivo e sul salario e quindi influire sul diritto agli assegni familiari.

Sull'indennità giornaliera in caso di malattia e infortunio non vengono prelevati contributi per AVS/AI/IPG

Se nel corso di un anno solare si percepiscono indennità giornaliere per un periodo protratto, è opportuno contattare la cassa di compensazione AVS. In caso contrario, è possibile che l'obbligo contributivo per il corrispondente anno non venga soddisfatto, con il conseguente rischio di lacune contributive che a loro volta possono determinare una riduzione della successiva rendita AVS o - in caso di invalidità - della rendita AI.

In caso di incapacità lavorativa per due mesi, si ha ancora diritto agli assegni familiari?

Il diritto agli assegni familiari sorge e decade con il diritto al salario. In caso di impedimento al lavoro, ad es. per malattia o infortunio, gli assegni familiari vengono erogati per il mese in cui è sorto l'impedimento al lavoro e per i tre mesi successivi, e ciò a prescindere dal fatto che venga riscosso un salario o una prestazione assicurativa.

Cosa succede al termine del mese in corso e dei tre mesi successivi?

Il diritto agli assegni familiari decade. Tuttavia, se alla scadenza del mese in corso e dei tre mesi successivi il lavoratore percepisce un reddito sottoposto ad AVS o un'indennità giornaliera secondo LIPG, LAI o LAM per un ammontare mensile di almeno CHF 612, gli assegni familiari vengono ancora erogati. Le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia e/o contro i rischi d'infortunio non sono invece sottoposte ad AVS e pertanto non vengono considerate come salario.

Esempio

Un salariato è in malattia e completamente inabile al lavoro dal 12 maggio. Il diritto agli assegni familiari rimane in essere fino al 31 agosto. Se percepisce solo indennità giornaliere per malattia e non viene più versato il salario, a partire da settembre il diritto agli assegni familiari decade.

Ultima modifica 19.01.2024

Inizio pagina

https://www.eak.admin.ch/content/eak/it/home/dokumentation/arbeitsunterbruch_keine_erwerbstaetigkeit/krankheit_unfall.html