Il godimento di un congedo non pagato è rilevante ai fini del salario e influisce quindi sul diritto agli assegni familiari.
Chi usufruisce di un congedo non pagato ha ancora diritto agli assegni familiari?
Nel caso di un congedo non pagato gli assegni familiari vengono ancora erogati nel mese in corso e per i tre mesi successivi, se:
- viene comunque raggiunto un salario annuale di CHF 7'350 e
- dopo il congedo non pagato si riprende il lavoro presso lo stesso datore di lavoro.
Cosa succede al termine del mese in corso e dei tre mesi successivi?
Il diritto agli assegni familiari decade. L’altro genitore deve richiedere al proprio datore di lavoro la presentazione di una nuova richiesta di assegni familiari alla rispettiva cassa d'assegni familiari.
Esempio
Se il congedo di maternità viene prolungato di sei mesi con un congedo non pagato dal 15 giugno al 15 dicembre, il diritto agli assegni sussiste dal 15 giugno al 30 settembre e quindi nuovamente a partire dal 1° dicembre (se sono soddisfatti i requisiti).
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Ultima modifica 19.01.2024