Attività lucrativa in più stati

Esercita un'attività lucrativa in più stati? Sa in quale stato è assicurato? Conosce le procedure a cui devono attenersi le persone con attività lucrativa in più stati?

Si è già messo in contatto con l'autorità competente del suo stato di domicilio?

Chiarire la situazione assicurativa è particolarmente importante soprattutto all'interno dell'UE e dell'AELS. Entrambe le convenzioni con l'UE e l'AELS perseguono l'obiettivo di assicurare una persona in tutti i rami in un unico stato.

Coloro che usualmente svolgono un'attività lucrativa in due o più stati dell'UE o AELS devono comunicarlo all'autorità competente nel rispettivo stato di domicilio. A tale scopo è disponibile il modulo "Aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale". Per le persone residenti in Svizzera la cassa di compensazione competente stabilisce in quale stato siano assicurate.

Si raccomanda pertanto di inoltrare immediatamente tutte le informazioni (ad es. Certificato A1) ricevute da autorità estere in relazione all'obbligo assicurativo alla cassa di compensazione competente in Svizzera. È competente la cassa di compensazione a cui è affiliato il datore di lavoro svizzero. L'inoltro immediato è importante in quanto la cassa di compensazione può intervenire rispetto a un'eventuale valutazione errata dell'autorità estera solo entro due mesi.

Coloro che svolgono un'attività lucrativa in più stati devono disporre di un certificato rilasciato dall'autorità competente riguardo alle norme giuridiche applicabili (Certificato A1).

Dove è assicurato il lavoratore?

L'accordo con l'UE e la convenzione con l'AELS riconoscono la cosiddetta regola del 25 percento. Pertanto il lavoratore è assicurato nello stato di domicilio se vi svolge almeno il 25 percento dell'intera attività lucrativa.

Se il lavoratore svolge un'attività indipendente in uno stato membro dell'UE o dell'AELS e un'attività dipendente in un altro stato/paese UE o AELS, è assicurato nello stato/luogo in cui ha luogo l'attività dipendente. In questo caso la regola del 25 percento non viene applicata.

Se il datore di lavoro è un ente di diritto pubblico, vi è la possibilità che ai sensi dell'accordo UE o della convenzione AELS il lavoratore sia considerato un dipendente pubblico risp. addetto di unità amministrativa. I dipendenti pubblici sono soggetti alle norme giuridiche dello stato membro a cui appartiene l'unità amministrativa d'impiego.

Se, oltre all'attività in Svizzera, il lavoratore è impiegato anche in uno stato al di fuori dell'UE o dell'AELS o non è un cittadino di un paese UE o AELS, trovano applicazione disposizioni speciali. In questi casi la cassa di compensazione è a disposizione per una consulenza personale.

In quali casi il lavoratore deve conteggiare autonomamente i contributi previdenziali a un'autorità estera?

All'interno dell'UE o dell'AELS tutti i datori di lavoro devono conteggiare i contributi con l’ autorità competente dello stato membro in cui il lavoratore è assicurato. Trovano applicazione le aliquote contributive del suddetto stato membro.

Il lavoratore può concordare con i datori di lavoro di effettuare personalmente il pagamento dei contributi nei confronti dell'autorità dello stato membro in cui il lavoratore è assicurato. Se viene stipulato tale accordo, i suddetti datori di lavoro, oltre al salario, devono versare al lavoratore anche i contributi del datore di lavoro e i contributi alle spese di amministrazione esigibili nel paese membro in cui il lavoratore è assicurato.

Il lavoratore svolge attività lucrativa in Svizzera e almeno in un altro paese (UE/AELS). Ha diritto agli assegni familiari in Svizzera?

Se il lavoratore versa contributi AVS in Svizzera, ha anche diritto agli assegni familiari. Tuttavia, se gli assegni familiari vengono già erogati nello stato di domicilio (stato UE o AELS), sussiste solo il diritto all'importo differenziale.

Quale stato è competente per il versamento degli assegni familiari?

L'erogazione degli assegni familiari è principalmente di competenza dello stato in cui viene esercitata l'attività lucrativa. Se i genitori lavorano in stati differenti o uno dei genitori ha più datori di lavoro in diversi stati, e uno di questi è lo stato di domicilio del figlio, la richiesta degli assegni familiari deve essere effettuata in via prioritaria nello stato di domicilio dei figli.

Se gli assegni familiari sono superiori nel paese avente competenza di grado inferiore, il genitore che svolge attività lavorativa in questo paese può richiedere il versamento della differenza.

Informazioni di approfondimento

Opuscoli

Ultima modifica 21.01.2022

Inizio pagina

https://eak.admin.ch/content/eak/it/home/dokumentation/im_ausland/erwerbstaetigkeit-in-mehreren-staaten.html