È un frontaliero? Risiede in Svizzera, ma lavora esclusivamente all'estero? In futuro lavorerà all'estero per un datore di lavoro svizzero? Il suo datore di lavoro le ha annunciato un imminente distacco? Vi è la possibilità che lei continui ad essere assicurato in Svizzera e a percepire gli assegni familiari?
Indice
- Il suo luogo di domicilio e di lavoro si trovano in due stati diversi?
- In futuro lavorerà temporaneamente all'estero per il suo datore di lavoro svizzero?
- Distacco negli stati non contraenti, continuazione dell'assicurazione
- Quali sono gli effetti del distacco all'estero sul diritto agli assegni familiari?
- Informazioni di approfondimento
Il suo luogo di domicilio e di lavoro si trovano in due stati diversi?
In questo caso lei è un frontaliero. Senza eccezione tutti gli accordi in materia di sicurezza sociale riconoscono a questo proposito il cosiddetto principio del luogo di lavoro: si è sempre assicurati nel luogo in cui si lavora.
Nell'ambito dell'UE e dell'AELS il principio del luogo di lavoro è applicato a tutti i rami di assicurazione. L'applicazione della convenzione con l'UE e l'AELS assicura pertanto che una persona sia assicurata in tutti i rami assicurativi nel paese di lavoro.
Per paesi di lavoro al di fuori dell'UE o dell'AELS o per i cittadini di paesi che non appartengono né all'UE né all'AELS, trovano applicazione disposizioni particolari. In questo caso la cassa di compensazione potrà fornire ulteriore assistenza.
In futuro lavorerà temporaneamente all'estero per il suo datore di lavoro svizzero?
Nel caso di un cosiddetto distacco il lavoratore può rimanere assicurato in Svizzera in tutti i rami di assicurazione durante l'impiego all'estero.
Il distacco presuppone che, immediatamente prima dell'impiego all'estero, il lavoratore sia stato assicurato in Svizzera almeno per un mese. Il datore di lavoro deve inoltre avere l'intenzione di continuare a impiegare il lavoratore in Svizzera dopo il distacco. Per tutta la durata del distacco il lavoratore deve essere affiliato a un’assicurazione malattia riconosciuta. In caso contrario il lavoratore deve dimostrare di essere stato esonerato dall'assicurazione malattia obbligatoria per il periodo di distacco dall'autorità cantonale competente.
Le convenzioni con UE e AELS prevedono una durata massima del distacco di 24 mesi. Il distacco in Australia, Canada o negli Stati Uniti è possibile fino a un massimo di 60 mesi. La cassa di compensazione è a disposizione per fornire informazioni sul distacco in altri stati.
Il distacco di dipendenti pubblici (impiegate e impiegati statali, addetti di unità amministrative) non è di norma limitato nel tempo.
Le persone distaccate devono disporre di un apposito certificato rilasciato dalla cassa di compensazione per tutto il periodo interessato. La domanda di distacco viene di norma presentata dal datore di lavoro.
Distacco negli stati non contraenti, continuazione dell'assicurazione
Nel caso in cui il lavoratore sia distaccato in un Paese che non ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera, la legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti prevede la cosiddetta continuazione dell'assicurazione.
Le persone impiegate in uno stato non contraente da una ditta domiciliata in Svizzera possono pertanto rimanere assicurate a tempo indeterminato nei rami assicurativi AVS, AI e IPG.
La continuazione dell'assicurazione presuppone che, immediatamente prima dell'impiego all'estero, il lavoratore sia stato assicurato in Svizzera per almeno cinque anni consecutivi. Nella prassi la domanda di continuazione dell'assicurazione viene presentata dal datore di lavoro, tuttavia deve contenere anche la firma e quindi il consenso del lavoratore. Per la presentazione della domanda è fissato un termine di sei mesi. Allo scadere del suddetto termine la continuazione dell'assicurazione non è più possibile.
Quali sono gli effetti del distacco all'estero sul diritto agli assegni familiari?
Se il lavoratore viene distaccato all'estero dal datore di lavoro svizzero e continua a essere assicurato presso l'AVS, il diritto agli assegni familiari viene adeguato al potere d’acquisto del paese di residenza del figlio.
Informazioni di approfondimento
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Ultima modifica 06.01.2023