Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l’età di riferimento (in precedenza «età di pensionamento»). Gli uomini la raggiungono a 65 anni, mentre per le donne l’età di riferimento di 64 anni sarà aumentata progressivamente di tre mesi per anno civile a partire dal 1° gennaio 2025.
Anno | Età di riferimento | Per le donne nate nel |
---|---|---|
2024 | 64 anni (nessun aumento) | 1960 |
2025 | 64 anni + 3 mesi | 1961 |
2026 | 64 anni + 6 mesi | 1962 |
2027 | 64 anni + 9 mesi | 1963 |
2028 | 65 anni | 1964 |
Dal 2028 vigerà un’età di riferimento uniforme di 65 anni per le donne e per gli uomini.
Una persona ha diritto a una rendita di vecchiaia se le si possono conteggiare contributi per almeno un anno intero di contribuzione.
Un anno intero di contribuzione è compiuto quando:
- l’assicurato ha versato contributi durante complessivamente un anno, oppure
- il coniuge esercitante un’attività lucrativa dell’assicurato ha versato il doppio del contributo minimo almeno durante un anno, oppure
- si possono conteggiare accrediti per compiti educativi o assistenziali.
Nel video esplicativo si possono apprendere in pochi minuti i fatti più importanti sul calcolo della rendita di vecchiaia:
Indice
- Inizio e fine del diritto
- Qui è possibile verificare l'età di riferimento individuale
- A chi bisogna inoltrare la domanda per riscuotere la rendita di vecchiaia?
- Quando bisogna inoltrare domanda per riscuotere la rendita di vecchiaia?
- È possibile anticipare o rinviare la riscossione della rendita di vecchiaia?
- Qual è la differenza tra rendita completa e rendita parziale (scala di rendita)?
- A quanto ammonta il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione?
- Quando si raggiunge la pensione massima?
- Quando è previsto il versamento delle rendite (AVS/AI) presso la CFC?
- Informazioni di approfondimento
Inizio e fine del diritto
Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata raggiunta l’età di riferimento e si estingue alla fine del mese in cui è deceduto l’avente diritto.
Data di nascita | Inizio del diritto |
---|---|
20.05.xx | 01.06.xx |
Data del decesso | Fine del diritto |
---|---|
05.09.xx | 30.09.xx |
Qui è possibile verificare l'età di riferimento individuale
A chi bisogna inoltrare la domanda per riscuotere la rendita di vecchiaia?
- I salariati, gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa devono annunciarsi presso la cassa di compensazione che ha riscosso i contributi prima dell’insorgenza dell’evento assicurato. Per i salariati, l’indirizzo è fornito dai datori di lavoro.
- Le persone coniugate il cui coniuge riceve già una rendita devono annunciarsi presso la cassa di compensazione che versa la rendita del coniuge.
- Le persone che non hanno versato contributi devono annunciarsi presso la cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio o a una delle sue agenzie.
- Presentate nello Stato di domicilio, le richieste di prestazioni di persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione in Svizzera e in uno o più Stati dell’UE o dell’AELS avviano automaticamente la procedura di notifica in tutti gli Stati interessati.
- Le persone residenti all’estero sono pregate di consultare la rubrica «Richiedere una rendita di vecchiaia» sul sito Internet della Cassa svizzera di compensazione (CSC): www.cdc.admin.ch
Quando bisogna inoltrare domanda per riscuotere la rendita di vecchiaia?
Si raccomanda d’inoltrare la domanda circa cinque o sei mesi prima del raggiungimento dell’età di riferimento o, in caso di riscossione anticipata, prima del momento in cui si desidera iniziare a riscuotere la rendita, poiché la raccolta della documentazione necessaria e il calcolo della rendita da parte della cassa di compensazione possono richiedere un certo tempo.
Nel video esplicativo si possono apprendere in pochi minuti i fatti più importanti sulla domanda per la rendita di vecchiaia:
È possibile anticipare o rinviare la riscossione della rendita di vecchiaia?
Nell’ambito della riscossione flessibile della rendita, donne e uomini possono:
- anticipare la riscossione al più presto dal compimento dei 63 anni (per le donne nate tra il 1961 e il 1969, dai 62 anni); l’anticipazione può essere richiesta in un mese qualsiasi, con effetto dal mese successivo, oppure
- rinviare la riscossione da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni; il rinvio può essere revocato in un mese qualsiasi, con effetto dal mese successivo.
Per ulteriori informazioni si veda l’opuscolo informativo 3.04 - Riscossione flessibile della rendita.
Nel video esplicativo si possono apprendere in pochi minuti i fatti più importanti sulla riscossione flessibile della rendita:
Qual è la differenza tra rendita completa e rendita parziale (scala di rendita)?
Le persone aventi diritto a prestazioni ricevono una rendita completa (scala delle rendite 44), se l’obbligo contributivo è stato compiuto senza alcuna lacuna a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui hanno compiuto il 21° anno di età. La durata di contribuzione non è completa se la persona assicurata non presenta un numero d’anni di contribuzione pari a quello delle persone assicurate della sua classe d’età. In questo caso viene versata una rendita parziale (scala di rendita 1 - 43). I periodi di contribuzione totalizzati prima del compimento dei 20 anni di età possono essere conteggiati come anni di gioventù per colmare eventuali lacune contributive successive.
A quanto ammonta il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione?
A titolo di misura compensativa per l’aumento dell’età di riferimento dal 1° gennaio 2025, le donne nate tra il 1961 e il 1969 (generazione di transizione) avranno diritto a un supplemento di rendita, se inizieranno a riscuotere la rendita di vecchiaia all’età di riferimento o successivamente. In caso di riscossione anticipata della rendita, non avranno diritto a questo supplemento.
Anno di nascita | Aumento in % del supplemento base |
Aumento mensile della rendita in CHF (graduato in base al reddito e agli anni di contribuzione) |
||
---|---|---|---|---|
≤ CHF 58'800 | CHF 58'801 – CHF 73'500 |
≥ CHF 73'501 | ||
1961 | 25% | 40 | 25 | 13 |
1962 | 50% | 80 | 50 | 25 |
1963 | 75% | 120 | 75 | 38 |
1964 | 100% | 160 | 100 | 50 |
1965 | 100% | 160 | 100 | 50 |
1966 | 81% | 130 | 81 | 41 |
1967 | 63% | 101 | 63 | 32 |
1968 | 44% | 71 | 44 | 22 |
1969 | 25% | 40 | 25 | 13 |
Quando si raggiunge la pensione massima?
La rendita di vecchiaia viene calcolata dalla media dei redditi da attività lucrativa percepiti fino al 31 dicembre dell'anno precedente il raggiungimento dell’età del pensionamento. L'ammontare del reddito medio da attività lucrativa determina l'importo della rendita all'interno della relativa scala (1 - 44). Si ottengono le rendite massime di vecchiaia se il reddito annuale medio ammonta ad almeno CHF 88'200.
Quando è previsto il versamento delle rendite (AVS/AI) presso la CFC?
Le rendite vengono versate il 5° giorno del mese. Se il giorno cade in un fine settimana o in un giorno festivo, il versamento sarà anticipato.
Informazioni di approfondimento
Ultima modifica 07.03.2024