Nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dopo l’età di riferimento

Le persone che dopo il raggiungimento dell’età di riferimento conseguono un reddito da lavoro sul quale vengono riscossi contributi AVS possono richiedere, una sola volta, un nuovo calcolo della loro rendita di vecchiaia. Tali redditi possono portare a una rendita più elevata, il cui importo non può tuttavia superare la rendita massima della scala delle rendite applicabile.

Le persone che al raggiungimento dell’età di riferimento presentano lacune contributive possono, a determinate condizioni, colmarle con i periodi di contribuzione compiuti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, il che può portare a una rendita di vecchiaia più elevata.

Nel nuovo calcolo vengono considerati i redditi da lavoro conseguiti ed eventualmente i periodi di contribuzione maturati tra il raggiungimento dell’età di riferimento e il compimento dei 70 anni. Il nuovo calcolo può essere richiesto una sola volta rivolgendosi alla cassa di compensazione già competente per il versamento della rendita di vecchiaia. La richiesta inciderà soltanto sulle rendite future e non può avere effetto retroattivo.

Si può richiedere un nuovo calcolo se si presenta già una durata di contribuzione completa?

Sì, anche le persone che al raggiungimento dell’età di riferimento presentano già una durata di contribuzione completa e percepiscono quindi una rendita completa (scala 44) possono richiedere un nuovo calcolo al fine di aumentare la propria rendita di vecchiaia. La rendita ricalcolata non potrà però essere superiore alla rendita massima della scala 44.

Quali redditi vengono computati nel nuovo calcolo?

Nel nuovo calcolo possono essere considerati i redditi da lavoro soggetti a contribuzione conseguiti tra il mese successivo al raggiungimento dell’età di riferimento e il mese del compimento dei 70 anni. I redditi conseguiti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento non vengono più rivalutati, ma aggiunti complessivamente alla somma dei redditi calcolata a quel momento.

Le persone che hanno raggiunto l’età di riferimento ed esercitano ancora un’attività lucrativa continuano a versare contributi ad AVS, AI e IPG. In linea di massima, però, i contributi vengono riscossi soltanto sulla parte del reddito da lavoro che eccede la cosiddetta franchigia, pari a CHF 16’800 all’anno.

Possono essere computati redditi conseguiti prima del 1° gennaio 2024?

La possibilità di richiedere, una sola volta, un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dopo il raggiungimento dell’età di riferimento è stata introdotta con la riforma AVS 21 con effetto dal 1° gennaio 2024. Le persone che hanno raggiunto l’età di riferimento (ovvero di pensionamento) prima di questa data e percepiscono già una rendita di vecchiaia hanno la possibi­lità di richiedere un nuovo calcolo se esercitano o esercitavano un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento e il 1° gennaio 2024 non hanno ancora com­piuto 70 anni.

È possibile colmare lacune con gli anni di contribuzione maturati dopo l’età di riferimento?

Le persone che al raggiungimento dell’età di riferimento presentano una durata di contribuzione incompleta e percepiscono quindi una rendita parziale (scale 1 – 43) possono, a determinate condizioni e se continuano a lavorare dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, farsi computare i relativi periodi di contribuzione.

Affinché un anno di contribuzione successivo al raggiungimento dell’età di riferimento possa essere computato per colmare lacune, devono essere adempiute due condizioni:

  1. il reddito da lavoro conseguito nell’anno in questione deve corrispondere almeno al 40 % del reddito da lavoro medio, senza ripartizione né rivalutazione (e senza accrediti per compiti educativi e assistenziali), al momento del raggiungimento dell’età di riferimento. Per questo confronto viene considerato l’intero reddito da lavoro conseguito, anche se una parte non era soggetta a contribuzione in seguito all’applicazione della franchigia per i beneficiari di rendita di vecchiaia esercitanti un’attività lucrativa. Tuttavia, per il nuovo calcolo della rendita verranno poi considerati soltanto i redditi sui quali sono stati versati contributi;

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  2. Il contributo versato per l’anno in questione sul reddito da lavoro conseguito deve corrispondere almeno al contributo minimo annuo (2024: CHF 514).

Quando va richiesto il nuovo calcolo?

Si può scegliere il momento in cui richiedere il nuovo calcolo. Tuttavia, dopo l’età di riferimento, il nuovo calcolo può essere effettuato solo una volta. Si raccomanda di inviare la richiesta alla cassa di compensazione che versa già la rendita di vecchiaia possibilmente da tre a quattro mesi prima del momento in cui si desidera che venga effettuato il nuovo calcolo.

Il versamento della rendita di vecchiaia ricalcolata è possibile al più presto dal mese successivo alla richiesta. È esclusa qualsiasi richiesta con effetto retroattivo.

È possibile ricalcolare anche una rendita per superstiti?

Se una persona esercitava un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento e dopo il decesso dell’avente diritto la rendita di vecchiaia è sostituita da una rendita per superstiti, i superstiti possono presentare una richiesta di nuovo calcolo della rendita, se non ne è già stata presentata una.

I redditi conseguiti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento vengono ripartiti?

No, i redditi dell’attività lucrativa conseguiti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento non vengono ripartiti tra i coniugi.

La rendita ricalcolata è soggetta a limitazione?

Il nuovo calcolo della rendita di vecchiaia di un coniuge non implica anche quello della rendita dell’altro, poiché non viene effettuata alcuna ulteriore ripartizione dei redditi. Viene però riesaminata la limitazione delle due rendite. La somma delle due rendite individuali dei coniugi non può superare il 150 % della rendita massima. Se tale importo massimo è superato, le due rendite individuali vengono proporzionalmente ridotte. Se uno dei coniugi presenta una durata di contribuzione incompleta e non ha quindi diritto a una rendita completa, l’importo della relativa rendita massima e l’entità della limitazione sono inferiori.

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Ultima modifica 26.02.2024

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