L'assicurazione AVS deve essere garantita anche dopo il pensionamento. Pertanto è opportuno informarsi in anticipo riguardo agli effetti per l'AVS.
Con il pensionamento è possibile che l'obbligo di versamento dei contributi AVS rimanga invariato. In caso di mancato adempimento, si possono verificare lacune assicurative e una riduzione della rendita di vecchiaia.
Devono essere versati contributi all'AVS anche dopo il pensionamento nei seguenti casi:
Pensionamento prima dell'età di riferimento
In caso di pensionamento anticipato, l'obbligo di versamento dei contributi in Svizzera permane fino al raggiungimento dell'età di riferimento. L'assicurato è responsabile della presentazione della relativa domanda alla cassa di compensazione. Ulteriori informazioni sono riportate nella rubrica Nessuna attività lucrativa.
Lavorare in età di riferimento
Le persone che continuano a svolgere un'attività lucrativa anche dopo il raggiungimento dell'età di riferimento devono continuare a versare contributi all'AVS, mentre sono esonerati dall'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione AD. Inoltre è prevista una quota esente di CHF 1'400 al mese o CHF 16'800 l'anno sul rispettivo reddito. Ciò significa che fino al suddetto limite i contributi AVS non sono da pagare.
Domande e risposte (FAQ)
Quando finisce il mio obbligo di contribuzione AVS?
La riforma dell'AVS 21 ha introdotto un'età di pensionamento uniforme di 65 anni per gli uomini e le donne. Questa età funge da parametro per la riscossione flessibile della rendita ed è ora indicata come età di riferimento. L'obbligo di versare i contributi termina al raggiungimento dell'età di riferimento.
L'obbligo di versare i contributi rimane in vigore fino al raggiungimento dell'età di riferimento anche in caso di pensionamento anticipato o anticipazione della rendita AVS.
Lavoro a tempo parziale (meno del 50 %). Perché devo versare dei contributi come se fossi una persona senza attività lucrativa?
Lei non è tenuta/o a versare dei contributi, se i contributi dall’attività lucrativa raggiungono sia il contributo minimo (per i coniugati e per le persone che vivono in unione domestica registrata, il doppio del contributo minimo) che la metà dei contributi dovuti come se fosse una persona senza attività lucrativa. Entrambe le condizioni devono essere adempiute per l'esonero dall'obbligo contributivo.
Sono prepensionata/o, ma la/il mia/o coniuge/partner continua a lavorare. Devo comunque versare dei contributi come se fossi una persona senza attività lucrativa?
Non è tenuta/o al pagamento di contributi propri se la/il coniuge/partner esercita un’attività lucrativa durevolmente e a tempo pieno ai sensi dell’AVS e versa contributi (compresi la parte patronale) pari al doppio del contributo minimo. Se la/il coniuge/partner non esercita durevolmente a tempo pieno un’attività lucrativa, lei non è tenuta/o a versare dei contributi propri AVS se i contributi dall’attività lucrativa del/la partner/coniuge devono raggiungere sia il contributo minimo che la metà dei contributi dovuti quale persona senza attività lucrativa.
Cosa significa «esercitare un’attività lucrativa durevolmente e a tempo pieno ai sensi dell’AVS»?
Una persona è considerata esercitante un’attività lucrativa durevolmente ed a tempo pieno se è occupata durante un periodo dell’anno di almeno 9 mesi e durante almeno la metà del tempo usualmente dedicato al lavoro.
A quanto ammontano i contributi che devo pagare come persona senza attività lucrativa?
L’ammontare dei contributi dipende dalla sua situazione finanziaria personale. La sostanza ed il reddito acquisito sotto forma di rendita (ad. es.: rendite e pensioni di tutti i tipi, redditi sostitutivi come le indennità giornaliere malattia e infortunio, pensioni alimentari, versamenti regolari da parte di terzi, ecc.) servono come base del calcolo.
Per le persone sposate o che vivono in un'unione domestica registrata, i contributi sono calcolati sulla base della metà del patrimonio coniugale o dell'unione domestica e del reddito sotto forma di rendita, indipendentemente dal regime patrimoniale. Non è possibile versare volontariamente contributi più elevati.
Come si pagano i contributi quale persona senza attività lucrativa?
La cassa di compensazione calcola e fissa i contributi in acconto per l’anno in corso sulla base delle dichiarazioni dell’assicurato.
I contributi in acconto vengono fatturati, per tre mesi, verso la fine di ogni trimestre. È inoltre possibile pagare le fatture tramite eBill. È possibile attivare l’eBill nel proprio portale finanziario. I clienti di PostFinance possono pagare le fatture anche con la procedura di addebito diretto (Swiss Direct Debit - CH-DD debit).
I contributi definitivi saranno fissati con una decisione allorché la cassa di compensazione avrà ricevuto la comunicazione fiscale dall'amministrazione fiscale cantonale. Sulla base di questa comunicazione fiscale, verrà calcolata la differenza tra i contributi anticipati e i contributi definitivi, verrà fatturato il saldo o rimborsato il pagamento in eccesso.
Ultima modifica 22.03.2024