Matrimonio, unione domestica registrata

Un matrimonio o un’unione domestica registrata possono influire sull’adempimento dell’obbligo di contribuzione o sulla percezione di determinate prestazioni assicurative sociali, come la rendita d’invalidità, la rendita di vecchiaia, la rendita per superstiti o gli assegni familiari. Tutti i cambiamenti che riguardano lo stato civile devono essere immediatamente comunicati al datore di lavoro.

Dall’entrata in vigore della legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali, l’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio, lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata è equiparato al divorzio e il partner registrato superstite è equiparato al vedovo.

Quali sono gli effetti di un matrimonio/un’unione domestica registrata?

I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi (splitting). Nella ripartizione vengono considerati soltanto quegli anni civili durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l’AVS/AI. I redditi conseguiti dai coniugi nell’anno del matrimonio e nell’anno del divorzio non vengono ripartiti.

La ripartizione ha luogo esclusivamente se

  • entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia o d’invalidità, oppure
  • il matrimonio viene sciolto mediante divorzio o annullamento, oppure
  • il coniuge muore e l’altro percepisce già una rendita di vecchiaia o d’invalidità.

Perché vi è un limite massimo alle rendite di una coppia di coniugi?

La somma delle due rendite individuali di una coppia di coniugi non può superare il 150 per cento della rendita massima. Se tale importo massimo viene superato, le due rendite individuali vengono ridotte proporzionalmente. Non è fissato alcun limite massimo se la comunione domestica è stata soppressa da una decisione giudiziaria o se uno dei coniugi beneficia di una rendita di vecchiaia e l’altro di mezza rendita o di un quarto di rendita d’invalidità.

Vi siete sposati. Avete ancora diritto agli assegni familiari?

Dopo il matrimonio o la registrazione di un’unione domestica, il diritto a ricevere gli assegni familiari deve essere nuovamente verificato in riferimento al concorso di diritti.

Percepite una prestazione?

Rispettate l’obbligo d’informazione: qualsiasi cambiamento nella vostra situazione personale (matrimonio, separazione, divorzio ecc.) deve essere immediatamente comunicato all’organo esecutivo indicato sulla decisione di prestazione o al datore di lavoro in caso percepite degli assegni familiari (allegando copia dell’atto di matrimonio, del libretto di famiglia, della sentenza di divorzio ecc.). Le prestazioni percepite illegittimamente dovranno essere restituite.

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Ultima modifica 19.01.2024

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