Divorzio, separazione

Quali conseguenze hanno un divorzio o una separazione sul conto AVS, sulle prestazioni AVS o AI percepite o percepibili e sugli assegni familiari?

Mentre in caso di divorzio il reddito comune conseguito durante gli anni di matrimonio viene ripartito (splitting), in caso di separazione questo non avviene. La ripartizione riguarda esclusivamente i redditi conseguiti nel periodo in cui entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l’AVS svizzera e soltanto per gli anni civili interi di matrimonio.

Non percepisce ancora le prestazioni?

I coniugi divorziati possono chiedere la ripartizione del reddito individualmente. Tuttavia, si consiglia di presentare la richiesta insieme immediatamente dopo il divorzio. In questo modo la procedura è più veloce e si evitano ritardi nel successivo calcolo delle rendite. Per la richiesta basta presentare i moduli sottostanti.

Percepisce prestazioni AVS o AI?

Qualora entrambi i coniugi percepiscano una rendita, la limitazione della rendita massima decade. Ciò significa che, in caso di divorzio o separazione legale, le rendite vengono calcolate di nuovo singolarmente. Contrariamente alla separazione legale, una semplice separazione non ha alcun effetto sul calcolo e sull’importo delle rendite.

P.f. voglia rispettare l’obbligo d’informazione: qualsiasi cambiamento nella sua situazione personale (matrimonio, separazione legale, divorzio ecc.) deve essere immediatamente comunicato all’organo esecutivo indicato sulla decisione di prestazione (allegando copia dell’atto di matrimonio, del libretto di famiglia, della sentenza di divorzio ecc.). Le prestazioni percepite illegittimamente dovranno essere restituite.

Percepisce assegni familiari?

Qualsiasi cambiamento che riguarda lo stato civile deve essere immediatamente comunicato al datore di lavoro. Ciò può comportare un cambiamento nel diritto alle prestazioni. 

In caso di divorzio è determinante:

  • se anche l’altro genitore esercita un’attività lucrativa,
  • chi esercita l’autorità parentale sul figlio,
  • se si esercita un’autorità parentale congiunta, dove e presso chi il figlio vive prevalentemente.

In caso di separazione è determinante:

  • se anche l’altro genitore esercita un’attività lucrativa,
  • dove e presso chi il figlio vive prevalentemente.

Informazioni di approfondimento

Ultima modifica 19.01.2024

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