Se avete dipendenti con figli con gravi problemi di salute e che hanno dovuto interrompere il loro lavoro per prendersi cura di loro, potete presentare una domanda alla CFC.
Indice
Informazioni generali
La domanda può essere presentata alla cassa di compensazione competente non prima del primo giorno successivo al ritiro del mese precedente. Si applica il periodo di prescrizione di cinque anni.
Occorre presentare una richiesta per ciascun genitore, per l’intera durata del diritto alla prestazione. La richiesta deve contenere informazioni anche sull’altro genitore. I genitori indicano nella richiesta se si ripartiscono il congedo.
L’indennità è calcolata separatamente per ciascun genitore.
Importo dell'indennità
L’indennità ammonta all’80 % del reddito da lavoro medio (massimo CHF 220) conseguito dall’avente diritto immediatamente prima della fruizione dei giorni di congedo.
Si ha diritto a 98 indennità giornaliere entro un periodo quadro di 18 mesi dalla fruizione del primo giorno di congedo.
L’indennità giornaliera è ricalcolata se il salario determinante cambia durante la fruizione dei giorni di congedo.
L’indennità di assistenza non è integrata da assegni per i figli, assegni per l’azienda o assegni per spese di custodia.
L'indennità di assistenza si basa sulle regole generali di calcolo contenute nelle tabelle per la determinazione dell'indennità IPG.
Cassa di compensazione competente
La fissazione e il pagamento dell’indennità competono a una sola cassa di compensazione. Questo vale anche se i genitori si ripartiscono il congedo di assistenza.
Se entrambi i genitori chiedono di percepire la prestazione, la cassa di compensazione competente è quella cui è affiliato il genitore che fruisce del primo giorno di congedo indennizzato.
Per la fissazione e il pagamento dell’indennità è competente la cassa di compensazione che ha riscosso i contributi AVS sul reddito determinante per il calcolo dell’indennità. Di conseguenza, per i salariati è competente la cassa di compensazione cui è affiliato l’ultimo datore di lavoro, mentre per i lavoratori indipendenti è competente quella cui questi pagano i contributi.
La cassa di compensazione resta competente anche se una persona cambia datore di lavoro e quest’ultimo non è affiliato alla stessa cassa di compensazione.
Informazioni supplementari sui moduli
Quale modulo deve essere utilizzato?
- In caso di un unico contratto di lavoro: Richiesta d’indennità di assistenza (318.744)
- In caso di più contratti di lavoro paralleli:
- Richiesta d’indennità di assistenza (318.744), e
- per ogni datore di lavoro supplementare un Foglio complementare alla richiesta d’indennità di assistenza (318.745).
- Per il mantenimento del congedo di assistenza all'infanzia: Richiesta successiva d’indennità di assistenza (318.746).
Informazioni di approfondimento
Ultima modifica 20.02.2024