Nel corso dei sei mesi successivi alla nascita del figlio i padri esercitanti un’attività lucrativa nonché le mogli delle madri, considerate come l’altro genitore ai sensi dell’articolo 255a capoverso 1 del Codice civile (CC), hanno diritto a due settimane di congedo finanziato tramite l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno. Per compensare la perdita di guadagno ricevono un’indennità pari all’80 % del reddito da lavoro medio soggetto all’AVS conseguito prima della nascita del figlio, fino a un importo massimo di CHF 220 al giorno.
Indice
Richiesta e procedura
La richiesta può essere presentata alla cassa di compensazione competente non prima dell'ultimo giorno di congedo. La cassa di compensazione competente è quella che per ultima ha fatturato i contributi AVS/AI/IPG sul reddito determinante del padre o per l'altro genitore. Si applica il termine di prescrizione di cinque anni.
Insieme alla domanda deve essere fornita la prova dell'esistenza di un rapporto di diritto civile tra il dipendente e il bambino. Di norma è sufficiente un documento dell’ufficio di stato civile o un documento equivalente.
Il calcolo e la determinazione sono analoghi all'indennità di maternità. Il pagamento viene effettuato unicamente al termine dell’intero periodo di congedo.
Se si cambia datore di lavoro durante il congedo, il pagamento viene effettuato dalla cassa di compensazione del datore di lavoro presso il quale è stato effettuato l'ultimo giorno di congedo.
Ulteriori informazioni sui moduli
- Il formulario di richiesta per l'indennità di paternità o congedo indennità per l’altro genitore deve essere utilizzato se esiste un unico contratto di lavoro.
- Il modulo supplementare deve essere utilizzato in caso di più contratti di lavoro paralleli.
- Il certificato del datore di lavoro deve essere utilizzato per gli ex dipendenti che prestano un servizio militare o civile più lungo.
Domande/risposte dei vostri collaboratori
Quali sono le condizioni per acquisire il diritto all’indennità per l’altro genitore?
Per avere diritto all’indennità per l’altro genitore occorre:
- essere il padre legale al momento della nascita del figlio o diventarlo nei sei mesi seguenti o
- essere la moglie della madre considerata come l’altro genitore i sensi dell’articolo 255a capoverso 1 del Codice civile (CC) al momento della nascita del figlio e
- essere stato/a assicurato/a obbligatoriamente ai sensi della legge sull’AVS durante i nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio. In caso di nascita prematura questo periodo si riduce a:
- 6 mesi in caso di parto prima del 7° mese di gravidanza;
- 7 mesi in caso di parto prima del 8° mese di gravidanza;
- 8 mesi in caso di parto prima del 9° mese di gravidanza;
- aver esercitato un’attività lucrativa o aver ricevuto un’indennità per perdita di guadagno per almeno cinque mesi durante questo periodo.
Chi ha diritto all’indennità per l’altro genitore?
Ha diritto all’indennità per l’altro genitore chi al momento della nascita del figlio:
- è salariato o
- è indipendente o
- collabora nell’azienda della moglie, della famiglia o della partner percependo un salario in contanti o
- è disoccupato e riceve già un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione o
- è disoccupato e incapace al lavoro in seguito a malattia, infortunio o invalidità e per questo motivo riceve indennità giornaliere di un’assicurazione sociale o di un’assicurazione privata, se questa indennità è calcolata sulla base di un precedente salario o
- dispone di un contratto di lavoro ancora valido, pur avendo esaurito il diritto alla continuazione del versamento del salario o a indennità giornaliere o
- non riceve l’indennità di disoccupazione, in quanto presta servizio, ma adempie il periodo di contribuzione necessario per beneficiare di un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Quando inizia e quando si estingue il diritto all’indennità per l’altro genitore?
Il diritto all’indennità per l’altro genitore inizia il giorno della nascita del figlio e si estingue quando il padre o la moglie della madre ha riscosso tutte le 14 indennità giornaliere, ma al più tardi alla scadenza del termine quadro di sei mesi a contare dalla nascita.
In caso di decesso del padre o della moglie della madre, il diritto all’indennità viene prolungato per la madre superstite, se le condizioni di diritto sono adempiute.
A quanto ammonta l’indennità per l’altro genitore?
L’indennità per l’altro genitore è versata sotto forma d’indennità giornaliera e ammonta all’80 % del reddito da lavoro medio conseguito prima della nascita del figlio, fino a un importo massimo di CHF 220 al giorno.
Si ha diritto a un prolungamento del congedo per il padre o la moglie della madre, se la madre muore?
Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, il padre o la moglie della madre ha diritto al prolungamento del rispettivo congedo e a 98 indennità giornaliere supplementari. Il diritto nasce il giorno del decesso della madre. Le indennità vanno riscosse in giorni consecutivi. Il termine quadro di sei mesi per la riscossione dell’indennità per l’altro genitore è interrotto durante il periodo di riscossione e ricomincia a decorrere con la fine del diritto al prolungamento.
In caso di ripresa (totale o parziale) dell’attività lucrativa o di decesso, il diritto si estingue prima.
Per far valere tale diritto va utilizzato il modulo 318.739 - Richiesta di estensione delle indennità in caso di decesso di un genitore.
Cosa accade in caso di concorso tra l’indennità per l’altro genitore e le prestazioni di altre assicurazioni sociali?
Se, in virtù della legislazione in materia di assicurazioni sociali, al momento della nascita del figlio il padre o la moglie della madre ha diritto a un’indennità giornaliera
- dell’assicurazione contro la disoccupazione,
- dell’assicurazione invalidità,
- dell’assicurazione contro gli infortuni,
- dell’assicurazione malattie o
- dell’assicurazione militare,
l’indennità per l’altro genitore è prioritaria e ammonta almeno all’indennità versata fino a quel momento. Questa garanzia dei diritti acquisiti non vale per le indennità giornaliere in caso di malattia di un’assicurazione d’indennità giornaliera in virtù del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA.
Sull’indennità per l’altro genitore devono essere pagati i contributi AVS/AI e IPG?
Sì. L’indennità per l’altro genitore, versata direttamente in sostituzione del salario, è considerata anch’essa quale reddito ed è quindi soggetta ai contributi AVS/AI/IPG.
Come si può far valere il diritto all’indennità per l’altro genitore?
Il diritto all’indennità per l’altro genitore può essere fatto valere presso la cassa di compensazione competente dalle seguenti persone:
- dal padre o dalla moglie della madre
- tramite il datore di lavoro, nel caso dei salariati o
- direttamente presso la cassa di compensazione, nel caso dei lavoratori indipendenti, dei disoccupati e delle persone incapaci al lavoro;
- dal datore di lavoro
- se il padre o la moglie della madre non esercita il suo diritto attraverso il datore di lavoro (v. sopra) e quest’ultimo continua a versargli/le un salario durante il periodo di versamento dell’indennità;
- dai familiari (moglie e figli propri),
- e il padre o la moglie della madres non adempie i suoi obblighi di mantenimento o di assistenza.
Per i padri o le mgoli della madres che al momento della nascita del figlio esercitano un’attività lucrativa dipendente, sono disoccupati o inabili al lavoro, il datore di lavoro attuale, rispettivamente l’ultimo, è tenuto ad attestare:
- la durata del rapporto di lavoro;
- il salario determinante per il calcolo dell’indennità per l’altro genitore;
- il salario versato durante il periodo di diritto all’indennità e
- il numero di giorni di congedo presi.
Informazioni di approfondimento
Moduli
Links
Congedo di paternità o congedo per l’altro genitore
Circolare sull’indennità di maternità e sull’indennità dell’altro genitore (CIMaAG)
Ultima modifica 16.01.2024