Indennità di maternità

Le madri che esercitano un’attività lucrativa hanno diritto a un’indennità di maternità per le prime 14 settimane, cioè per 98 giorni dalla nascita del proprio figlio. L’indennità di maternità ammonta all’80% del reddito medio percepito immediatamente prima del parto, tuttavia a non più di CHF 220 al giorno.

Si ha diritto a un prolungamento del versamento dell’indennità di maternità, se il neonato deve rimanere per un lungo periodo in ospedale?

Il diritto all’indennità può essere prolungato, se il bambino, nato dopo il 1° luglio 2021, deve rimanere in ospedale per più di 14 giorni direttamente dopo il parto. La durata del diritto è prolungata per il numero di giorni di ospedale, ma al massimo di 56 giorni. Il diritto a un prolungamento sus­siste se al termine del congedo di maternità la madre riprende un’attività lucrativa. A tal fine, nel modulo di richiesta bisogna indicare la durata della degenza in ospedale, allegare un certificato medico e fornire il giustifica­tivo necessario sulla prosecuzione dell’attività lucrativa. Tale diritto sussiste inoltre se la madre beneficia di prestazioni dell’assicurazione contro la di­soccupazione, a condizione che alla nascita non siano ancora state esaurite le indennità giornaliere e che non sia scaduto il termine quadro.

Quale cassa di compensazione è competente se la madre è impiegata da più datori di lavoro o esercita contemporaneamente un’attività lucrativa indipendente?

Se la madre esercita contemporaneamente più attività lucrative, la cassa di compensazione competente è quella a cui viene inviata la richiesta (facoltà d’opzione). La richiesta deve essere presentata soltanto a una cassa di compensazione e deve contenere il «Foglio complementare alla richiesta d’indennità in caso di maternità».

Se la madre esercita contemporaneamente un’attività lucrativa indipendente, è generalmente competente la cassa di compensazione a cui deve pagare i contributi come lavoratrice indipendente.

La madre esercita un’attività lucrativa nel Cantone di Ginevra?

Le madri che al momento del parto esercitano un’attività lucrativa nel Cantone di Ginevra hanno diritto a un’indennità aggiuntiva per le prime 16 settimane dopo la nascita del loro figlio. L’indennità ammonta all’80% del reddito medio percepito immediatamente prima del parto, tuttavia a minimo CHF 69.00 e a massimo CHF 329.60 al giorno. L’indennità di maternità federale viene quindi integrata.

Per esercitare il diritto all’indennità cantonale non dovete presentare una richiesta separata. Nella parte B della richiesta standard bisogna tuttavia indicare il Cantone di lavoro.

Ultima modifica 20.02.2024

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