La Cassa federale di compensazione CFC è competente per il calcolo e il pagamento delle prestazioni AI. Tutte le informazioni che riguardano la richiesta, i requisiti di ammissibilità e l’assegnazione delle prestazioni AI vengono fornite dall’Ufficio AI del Cantone di domicilio.
Indice
Quando viene versata l’indennità giornaliera in caso d’invalidità dalla CFC?
Se il salario continua a essere pagato durante un provvedimento d’integrazione dell’AI, l’indennità giornaliera viene corrisposta al datore di lavoro. Generalmente il pagamento avviene mensilmente dopo la scadenza del termine, non appena l’organo esecutivo conferma la presenza del lavoratore. I giorni in cui il lavoratore risulta assente senza giustificazione non vengono pagati.
Comunicazione relativa a un dipendente
Se un dipendente ha presentato ininterrottamente un’incapacità al lavoro per almeno 30 giorni o se nell’arco di un anno ha dovuto assentarsi ripetutamente dal lavoro per brevi periodi, potete comunicare il caso all’Ufficio AI del Cantone di domicilio. Il modulo di richiesta è disponibile presso gli Uffici AI, le casse di compensazione AVS e le relative agenzie oppure direttamente sul sito www.avs-ai.ch.
Quali sono i requisiti per la riscossione degli assegni familiari in caso di invalidità?
Se il dipendente raggiunge il reddito da lavoro minimo annuale richiesto, è verificata l’esistenza di un eventuale diritto agli assegni familiari.
Se il dipendente non raggiunge tale reddito, non ha diritto agli assegni familiari. Se anche l’altro genitore non esercita alcuna attività lucrativa o non raggiunge il reddito minimo richiesto, la famiglia può rivolgersi all’agenzia AVS del proprio luogo di domicilio e verificare l’esistenza del diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa.
Ultima modifica 03.01.2025