Obbligo d’informazione e di collaborazione

Questo foglio informativo è destinato ai beneficiari d’assegni familiari e richiama l’attenzione sul loro obbligo d’informare la Cassa d’assegni familiari della Cassa federale di compensazione (CAF-CFC).

Sapeva …

… che deve segnalare al suo servizio del personale tutti i cambiamenti riguardante la sua situazione personale, finanziaria e professionale che possono influenzare il diritto agli assegni familiari?

Se uno di questi eventi elencati interviene, la preghiamo di segnalarlo immediatamente al suo servizio del personale e di allegare i documenti corrispondenti. I documenti saranno trasmessi alla CAF-CFC, che esaminerà il suo diritto. Se necessario, la CAF-CFC emanerà una nuova decisione ed informerà il datore di lavoro.

Eventi determinanti

Questi eventi sono determinanti per accertare il diritto agli assegni familiari (elenco non esaustivo):

Figli

  • Nascita o adozione di un/a figlio/a
  • Cambiamento di domicilio del/la figlio/a
  • Registrazione / Risoluzione di un rapporto di affiliazione
  • Decesso di un/a figlio/a
  • Incapacità al guadagno di un/a figlio/a dall’età di 16 anni

Genitori / matrigna e patrigno

  • Convenzione sull’autorità parentale per i genitori non sposati
  • Matrimonio, separazione permanente e divorzio
  • Cambiamento del cantone di domicilio

Formazione

  • Inizio / fine della formazione del/la figlio/a (tirocinio, studio, ecc.)
  • Interruzione, fine o cambiamento della formazione
  • Cambiamento del reddito del/la figlio/a in formazione

Situazione professionale

  • Inizio o cambiamento del lavoro dei genitori / della matrigna e del patrigno (grado d’occupazione, reddito, cantone di lavoro)
  • Congedo non pagato
  • Incapacità al lavoro del beneficiario di più di 3 mesi

Obbligo d’informazione

Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale. Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 LPGA).

Ha delle domande? Siamo volentieri a sua disposizione!

Ultima modifica 03.01.2020

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